IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Esercizio di funzioni amministrative in regime di convenzione 1. A far tempo dal 1 gennaio 1994, le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70, gia' di competenza dei sottoindicati enti: a) Unione italiana ciechi; b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti; c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro; d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra; e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare; f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro; continuano ad essere esercitate, anche in regime di convenzione con le associazioni interessate, dall'Amministrazione regionale. 2. Le condizioni e le modalita' per l'erogazione delle prestazioni assistenziali conseguenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La Direzione regionale dell'assistenza sociale cura i relativi adempimenti; le domande degli aventi diritto sono inoltrate anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni interessate. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base in conformita' a quanto gia' disposto dall'articolo 19, comma 6 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate le risorse indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 9/1993.