IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Esercizio di funzioni amministrative in regime di convenzione
 
   1.  A  far  tempo  dal  1 gennaio 1994, le funzioni amministrative
trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 19  marzo
1990, n. 70, gia' di competenza dei sottoindicati enti:
     a) Unione italiana ciechi;
     b)   Ente   nazionale  per  la  protezione  e  l'assistenza  dei
sordomuti;
     c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;
     d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
     e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare;
     f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli  infortuni
sul lavoro;
continuano  ad  essere esercitate, anche in regime di convenzione con
le associazioni interessate, dall'Amministrazione regionale.
   2. Le condizioni e le modalita' per l'erogazione delle prestazioni
assistenziali conseguenti all'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
comma  1  sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La
Direzione  regionale  dell'assistenza   sociale   cura   i   relativi
adempimenti;  le  domande  degli  aventi diritto sono inoltrate anche
tramite le sezioni, aventi sede  nella  regione,  delle  associazioni
interessate.
   3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio
1993,  n.  9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993,
n. 67, le funzioni  assistenziali  ivi  previste  e  restituite  alla
competenza  delle  Province  sono esercitate in regime di convenzione
con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali  di  base  in
conformita'  a  quanto  gia' disposto dall'articolo 19, comma 6 della
legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono
destinate le risorse indicate dall'articolo 5, comma 2,  del  decreto
legge n. 9/1993.